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ESPORTAZIONI SEMPLIFICATE IN VISTA DELLA BREXIT
21dic

ESPORTAZIONI SEMPLIFICATE IN VISTA DELLA BREXIT

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Con la Circolare nr. 49 del 18 dicembre 2020, l’Agenzia comunica agli operatori che intende attuare alcuni interventi di semplificazione e snellimento delle procedure di carattere doganale connesse alle operazioni di esportazione, in applicazione del criterio normativo dettato dall’art. 1 punto 19 del RD (Reg. UE 2015/2446), che individua quale ufficio doganale compente quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l’esportatore
 
La circolare pone attenzione alla corretta individuazione dell’Ufficio doganale presso il quale l’operatore nazionale deve rivolgersi al fine di vincolare le merci all’esportazione, ricordando che l’applicazione di tale criterio, fatte salve alcune specifiche situazioni, non consente di presentare la dichiarazione di esportazione presso un ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo di stabilimento dell’esportatore. 
 
In tema di Brexit, si riportano di seguito alcune indicazioni dettate dalla circolare sopracitata.
 
A partire dalla data di recesso (attualmente stabilita a partire dal 1° gennaio 2021), tutte le movimentazioni di merci tra il territorio doganale dell’Unione e UK, saranno assoggettate alle regole unionali relative ai Paesi terzi, e dovranno essere vincolate allo specifico regime doganale riferibile all’operazione che s’intende realizzare, configurandosi, laddove prevista, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione presso le Autorità doganali ai sensi dell’art. 211 CDU. 
 
In vista della Brexit, al fine di agevolare gli esportatori nazionali, l’Agenzia intende semplificare la procedura prevista per l’ottenimento dell’Autorizzazione doganale al Luogo Approvato Export, che concede all’operatore nazionale il duplice vantaggio di effettuare gli adempimenti doganali di esportazione comodamente presso i propri locali e di vincolare le merci all’esportazione presso l’ufficio doganale competente nel pieno rispetto del criterio previsto dall’art. 1 punto 19 del RD.
 
L’utilizzo del Luogo Approvato export consente di ridurre i tempi di sdoganamento con evidenti benefici in termini di competitività per l’impresa, in quanto le merci partono dall’azienda già sdoganate e munite del relativo documento di accompagnamento all’esportazione “DAE” che verrà presentato presso l’ufficio d’uscita dal territorio doganale unionale senza effettuare ulteriori adempimenti dichiarativi.
 
Le condizioni richieste per il rilascio dell’autorizzazione al Luogo Approvato export sono:
- continuità delle operazioni di esportazione;
- possesso del titolo giuridico per l’utilizzo del luogo individuato;
- comprovata idoneità del locale in cui si intende svolgere i controlli doganali (in vista della Brexit ed in permanenza dell’emergenza Covid-19, la verifica di quest’ultimo requisito avverrà in modalità semplificata*).
 
* Il requisito prevedeva un sopralluogo fisico presso i locali dell’azienda da parte dell’Autorità doganale.
 
Per qualsiasi necessità e assistenza al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione dell'Autorizzazione doganale al Luogo Approvato Export, nonché in relazione alla gestione della  stessa, lo staff di ARTEMA resta a disposizione delle imprese interessate.
 
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