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NUOVA DISCIPLINA COSTI BLACK LIST E
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NUOVA DISCIPLINA COSTI BLACK LIST E "VALORE NORMALE"

approfondimento \ Fiscale

Il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 147 relativo a “Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese”, pubblicato in data 22.09.2015, risulta essere un provvedimento che introduce numerose e significative novità in tema di fiscalità internazionale.

Particolare attenzione, in questa sede, si vuole porre sulle modificazioni adottate in materia di Costi Black List, con specifico riferimento al sostanziale stravolgimento della disciplina dell’art 110 T.U.I.R, comma 10.

Il comma 10 dell’art. 110 prevedeva, nella previgente formulazione, l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti, ovvero localizzate, in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato (c.d. Black List) nonché dalle prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in detti Stati o territori.

 

Si trattava sostanzialmente di una presunzione legale, seppur “relativa”,  secondo cui le operazioni commerciali intercorse con soggetti stabiliti in un paradiso fiscale erano da considerarsi artificiose. Veniva tuttavia riconosciuta l’opportunità da parte del contribuente di fornire prova contraria, prevedendosi la non applicabilità della norma e pertanto la possibilità di porre in deduzione i costi in oggetto, quando le imprese italiane fossero state in grado di dimostrare, alternativamente, che:

1.        le società estere, con sede in paese black list, svolgessero prevalentemente un’attività commerciale effettiva (c.d. prima esimente); ovvero

2.        le operazioni poste in essere rispondessero ad un effettivo interesse economico e che le stesse avessero avuto concreta esecuzione(c.d. seconda esimente).

 

Con le novità introdotte dall’art. 5 del Decreto Legislativo sull'Internazionalizzazione delle imprese tale impostazione risulta radicalmente rivoluzionata in quanto vede l’abrogazione del principio di indeducibilità dei costi black list e l’introduzione di un sistema basato sull’automatica deduzione degli stessi, tuttavia nei limiti del loro valore normale.

 

Resterà ciò nonostante da approfondire l’ambito di applicazione del concetto, e la materiale quantificazione, di ” valore normale” in quanto lo stesso decreto ne rinvia la definizione all’articolo 9 del Tuir, il quale fa riferimento a sua volta al valore congruo per operazioni di “transfer pricing”.

Si ritiene opportuno far notare come, a fronte di tale modificazione normativa, risulti inoltre eliminata la prima esimente e rimanga operativa esclusivamente la seconda, relativa alla dimostrazione che le operazioni intercorse risultino aver avuto concreta esecuzione e rispondano comunque ad un effettivo interesse economico, al fine di poter dedurre la parte di costo black list eccedente il valore normale.

 

Infine si segnala come, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del decreto Decreto Legislativo sull'Internazionalizzazione delle imprese, sia espressamente prevista applicabilità delle disposizioni ora analizzate già a far data dal periodo d’imposta 2015.

 

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